Anagrafe Nazionale per la Biodiversità Agricola

L'Art. 3 della L. 194/2015 istituisce presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. Nell'Anagrafe sono indicate tutte le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali di origine vegetale, animale o microbica soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica. L'iscrizione di una risorsa genetica di interesse alimentare ed agrario locale nell'Anagrafe è subordinata a un'istruttoria finalizzata alla verifica dell'esistenza di una corretta caratterizzazione e individuazione della risorsa, della sua adeguata conservazione in situ ovvero nell'ambito di aziende agricole o ex situ, dell'indicazione corretta del luogo di conservazione e dell'eventuale possibilità di generare materiale di moltiplicazione.

Ai sensi del DM 1862 del 18/10/2018 che disciplina le Modalità di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, l'scrizione di una risorsa genetica di interesse alimentare ed agrario locale nell'Anagrafe è subordinata a un'istruttoria finalizzata alla verifica dell'esistenza di una corretta caratterizzazione e individuazione della risorsa, della sua adeguata conservazione in situ ovvero nell'ambito di aziende agricole o ex situ, dell'indicazione corretta del luogo di conservazione e dell'eventuale possibilità di generare materiale di moltiplicazione.

Il soggetto proponente (persona fisica o giuridica, pubblica o privata, informa singola o associata) che intende iscrivere all'Anagrafe nazionale una risorsa genetica, deve inoltrare la richiesta di iscrizione alla Regione o alla Provincia autonoma territorialmente competente. Nella domanda decono essere presenti, per le risorse genetiche vegetali, le informazioni risportate nell'allegato 1 del DM 1862 del 18/10/2018 e, per le risorse genetiche animali, quelle riportate nell'allegato 2 dello stesso decreto.